
L'ordinanza n. 7581 del 29 marzo 2026 della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione definisce un ricorso principale proposto da un'azienda sanitaria e un ricorso incidentale proposto dai congiunti ed eredi di un paziente deceduto, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste in tema di responsabilità sanitaria per infezione nosocomiale da legionella e conseguente decesso.
La vicenda trae origine dal ricovero del paziente presso un ospedale per essere sottoposto ad intervento chirurgico di svuotamento della loggia linfoghiandolare e asportazione della tonsilla affetta da carcinoma metastatizzato. Durante la degenza post-operatoria il paziente contraeva un'infezione nosocomiale da legionella, causalmente connessa alla inadeguata gestione delle misure di controllo e prevenzione nelle acque dei sistemi idrici della struttura, che ne determinava il decesso dopo ventitré giorni di agonia lucida e cosciente.
Il Tribunale di primo grado, previo accertamento tecnico preventivo, aveva accertato la piena responsabilità della struttura sanitaria e liquidato agli eredi sia il danno iure proprio da perdita del rapporto parentale sia il danno iure hereditatis di natura terminale-catastrofale, per un importo complessivo di circa 700.000 euro. La liquidazione era stata operata applicando le Tabelle di Milano anteriori al 2022, con criteri equitativi esplicitamente calibrati sulla ridotta aspettativa di vita del de cuius (circa quattro anni) accertata dalla consulenza tecnica d'ufficio.
La Corte d'Appello, adita dall'azienda sanitaria con appello principale e dagli eredi con appello incidentale, aveva rigettato l'impugnazione della struttura e parzialmente accolto quella degli eredi, rimodulando in aumento il danno da perdita del rapporto parentale per alcuni congiunti conviventi, ma mantenendo il riferimento alle tabelle milanesi previgenti anziché applicare quelle aggiornate al 2022, già vigenti al momento della decisione.
L'azienda sanitaria proponeva quindi ricorso per Cassazione con due motivi, censurando la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e il riconoscimento del danno catastrofale. I congiunti resistevano con controricorso, sollevando profili pregiudiziali di inammissibilità del ricorso principale, e proponevano ricorso incidentale censurando il mancato adeguamento alle tabelle milanesi 2022.
Con il primo motivo l'azienda sanitaria lamentava violazione degli artt. 1223, 1226, 2043 e 2056 c.c., sostenendo che, essendo stata accertata dalla CTU un'anticipazione dell'evento morte di circa quattro anni rispetto alla normale aspettativa di vita del paziente, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale avrebbe dovuto essere proporzionalmente ridotta secondo il criterio dello "scarto temporale" tra durata effettiva e aspettativa media.
La tesi difensiva si fondava sulla sentenza n. 28993/2019 della Cassazione (c.d. "San Martino II"), che distingue quattro ipotesi di danno conseguente a responsabilità sanitaria, tra cui quella della "perdita anticipata della vita" (quando la condotta imperita ha causato una significativa riduzione della durata della vita del paziente e una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata). Secondo la ricorrente, i giudici di merito avrebbero erroneamente liquidato il danno "tout court", senza operare la riduzione proporzionale imposta da tale qualificazione giuridica.
La Cassazione dichiara il motivo inammissibile con una motivazione che svela l'infondatezza radicale della censura. Il Collegio rileva infatti che il ricorso «non contiene alcuna indicazione della ragione per la quale la liquidazione di tale danno operata dal Tribunale non dovesse considerarsi proporzionata alla aspettativa di vita della vittima primaria».
L'affermazione della Suprema Corte, sintetica ma dirimente, rivela la distorsione operata dalla difesa dell'azienda sanitaria nella lettura delle sentenze di merito. Una lettura attenta e obiettiva di quelle pronunce dimostra infatti che:
a) Il Tribunale aveva espressamente tenuto conto della ridotta aspettativa di vita
La sentenza di primo grado, nel motivare la quantificazione del danno, aveva testualmente affermato: «tenuta in considerazione la circostanza, accertata dalla consulenza peritale, che a causa delle pregresse patologie cui il de cuius era affetto la prospettiva di sopravvivenza dello stesso non avrebbe comunque superato i 4 anni di vita, il danno viene liquidato come segue...».
Il giudice aveva quindi applicato le Tabelle di Milano con una personalizzazione equitativa che teneva espressamente conto della ridotta aspettativa di vita, non procedendo affatto a una liquidazione "piena" come sostenuto dall'azienda.
b) La Corte d'Appello confermava espressamente tale criterio
Il giudice dell'impugnazione aveva affermato che «il criterio di quantificazione adottato dal Tribunale è corretto», richiamandone le argomentazioni e confermandone le conclusioni. Non vi era stata alcuna liquidazione "tout court", ma una riduzione operata in via equitativa proprio in considerazione della peculiare condizione del paziente.
c) La liquidazione era inferiore ai parametri standard
Come rilevato dalla Cassazione, «dagli atti emerge che: a) in primo grado la liquidazione era stata fatta con criterio equitativo che espressamente si dice tener conto dell'età della vittima; b) il Tribunale ha applicato le Tabelle di Milano ante 2022 che non erano basate sul metodo del calcolo a punto ma l'importo che alla fine è stato liquidato risulta persino inferiore a quello che, se avesse applicato le Tabelle di Roma, sarebbe risultato pur considerando le ridotte aspettative di vita».
d) La Corte d'Appello aveva correttamente ricostruito la fattispecie
Il giudice dell'impugnazione aveva chiarito che «a nulla rileva il dato della solo ipotetica possibilità di sopravvivenza per qualche anno (4) stimata dal c.t.u., ed infatti l'infezione nosocomiale (legionellosi) si pose come indubbio fatto sopravvenuto che di per sé solo cagionò il decesso». La Corte aveva cioè correttamente evidenziato che l'infezione nosocomiale costituiva fatto sopravvenuto ed esclusivo fattore eziologico del decesso, distinguendolo dall'ipotesi di concausalità con le patologie pregresse, e che pertanto la fattispecie andava ricondotta al danno da perdita del rapporto parentale (anticipato nel tempo ma certo e integrale quanto alla sua consumazione), non al danno da perdita di chance.
La difesa dell'azienda sanitaria aveva quindi costruito la censura su un presupposto fattualmente errato: sosteneva che i giudici non avessero operato alcuna riduzione del quantum, quando invece tale riduzione era stata espressamente effettuata attraverso la personalizzazione equitativa.
L'errore non era di ordine giuridico (errata qualificazione del danno o mancata applicazione dei criteri della perdita anticipata della vita), ma di ordine metodologico: la ricorrente pretendeva l'applicazione di un criterio proporzionale matematico e automatico, disconoscendo che i giudici di merito avevano già integrato il dato prognostico sfavorevole nella valutazione equitativa complessiva, con un risultato quantitativo persino più contenuto di quello che sarebbe derivato dall'applicazione meccanica di altre tabelle pur depurate della riduzione percentuale.
Con il secondo motivo l'azienda sanitaria denunciava ancora violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 c.c., contestando il riconoscimento del danno catastrofale in assenza di prova specifica della lucida percezione dell'imminenza della morte (formido mortis). Secondo la ricorrente, il mero «stato di prostrazione» risultante dalla cartella clinica non sarebbe sufficiente a dimostrare la consapevolezza della fine imminente, e tale elemento probatorio non potrebbe desumersi dalla documentazione sanitaria.
La Cassazione dichiara inammissibile anche questo motivo, con una duplice argomentazione:
a) La censura prospetta una contestazione della valutazione della prova
Il Collegio rileva che «la decisione impugnata ha tratto convinzione della consapevolezza del paziente dal suo stato di frustrazione, e questo accertamento, che ben può essere fondato su quanto emerge dalla cartella clinica, è un accertamento in fatto qui non censurabile».
La Corte chiarisce quindi che il giudice di merito aveva legittimamente fondato il proprio convincimento sulla documentazione sanitaria, che attestava la permanenza del paziente in condizioni di lucidità, vigilanza e collaborazione per ventitré giorni, in un contesto di gravissimo peggioramento clinico. Tale valutazione costituisce apprezzamento delle prove riservato al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità.
b) La distinzione tra prostrazione e consapevolezza è mal posta
La Cassazione precisa inoltre che «non può dirsi che lo stato di prostrazione è cosa diversa da quella consapevolezza, posto che la decisione impugnata non dice quello, bensì dall'un elemento (frustrazione) induce l'altro (consapevolezza della fine imminente)».
I giudici di merito non avevano affatto confuso i due piani – come sostenuto dalla ricorrente – ma avevano logicamente inferito la consapevolezza proprio a partire dal quadro complessivo di sofferenza psichica e fisica, di lucidità e di frustrazione descritto nella cartella clinica per l'intero periodo di degenza fino all'exitus.
Il motivo si risolve quindi, al di là della veste formale di violazione di legge, in una inammissibile richiesta di riesame del materiale probatorio e di rivalutazione delle risultanze istruttorie, estranea al giudizio di legittimità.
Il controricorso degli eredi aveva sollevato, quale profilo pregiudiziale assorbente, l'inammissibilità dei motivi di ricorso per violazione della preclusione derivante dalla doppia conforme.
Come stabilito dall'art. 360, comma 4, c.p.c., quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma, con esclusione quindi del vizio motivazionale di cui al n. 5).
La giurisprudenza consolidata ha chiarito che la preclusione opera quando le due statuizioni di merito siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice d'appello abbia aggiunto argomenti ulteriori o svolto considerazioni integrative, purché confermando le ragioni di fatto già poste a base della prima decisione.
Nel caso di specie, la doppia conforme appariva evidente:
La Corte d'Appello aveva espressamente affermato di «condividere il ragionamento del Tribunale», richiamandone le argomentazioni e confermandone le conclusioni sul punto dell'anticipazione della vita e della sua rilevanza nella liquidazione equitativa.
Il ricorso dell'azienda sanitaria, pur invocando formalmente violazioni di legge ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., in realtà contestava valutazioni di fatto (l'apprezzamento delle risultanze della CTU, la liquidazione equitativa del danno, l'inferenza della consapevolezza dalle annotazioni cliniche), questioni che presuppongono una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità quando, come nel caso di specie, le pronunce di merito siano conformi.
La Cassazione, pur non affrontando espressamente il profilo pregiudiziale della doppia conforme (dichiarando i motivi inammissibili per altre ragioni), conferma implicitamente la fondatezza dell'eccezione quando rileva che entrambe le sentenze avevano seguito un identico percorso argomentativo nell'accertamento in fatto e nella liquidazione equitativa.
I ricorrenti incidentali avevano dedotto violazione degli artt. 1223, 1226, 2056 c.c., censurando la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale nella parte in cui la Corte d'Appello aveva mantenuto l'ancoraggio alle tabelle milanesi anteriori al 2022, nonostante al momento della decisione (maggio 2023) fossero già vigenti le nuove Tabelle di Milano 2022, fondate sul sistema a punti e su criteri più evoluti di personalizzazione della liquidazione.
Nel ricorso incidentale veniva richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice deve applicare le tabelle vigenti al momento della decisione, anche in appello, e la mancata considerazione di tabelle sopravvenute integra un vizio nell'applicazione del criterio equitativo ex art. 1226 c.c. In particolare, si richiamavano le sentenze n. 21245/2016 e n. 30516/2019, secondo cui quando all'esito del giudizio di primo grado l'ammontare del danno sia stato determinato secondo il sistema tabellare, la sopravvenuta variazione delle tabelle nelle more del giudizio di appello legittima il danneggiato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, senza che ciò comporti mutatio libelli.
La Corte d'Appello aveva invece rigettato la richiesta di adeguamento alle nuove tabelle, ritenendo che la quantificazione dovesse avvenire secondo i parametri vigenti al tempo della decisione di primo grado.
La Cassazione accoglie il motivo incidentale e afferma con chiarezza il principio secondo cui «la liquidazione del danno secondo il metodo tabellare del calcolo a punti va fatta secondo le tabelle vigenti al momento della liquidazione».
Il Collegio richiama espressamente la propria recente ordinanza n. 8352/2025, che aveva affermato: «In tema di risarcimento dei danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta».
La ratio della regola viene individuata nel fatto che le tabelle «rappresentano parametri per l'esercizio del potere discrezionale di liquidazione equitativa previsto dall'art. 1226 c.c., la cui variazione incide non sull'accertamento del diritto al risarcimento ma esclusivamente sui criteri logici orientativi della determinazione del quantum». Non si tratta quindi di applicazione retroattiva di jus superveniens, ma di corretta applicazione dello strumento equitativo al momento in cui il giudice procede alla quantificazione.
Nel caso di specie, la Corte rileva che:
a) Il Tribunale aveva già errato applicando tabelle obsolete
Anche il primo giudice avrebbe dovuto utilizzare le tabelle più aggiornate disponibili al momento della propria decisione, non quelle vigenti al tempo del fatto dannoso.
b) La Corte d'Appello, procedendo a nuova liquidazione, aveva l'obbligo di applicare le tabelle 2022
«Dunque, in secondo grado si è proceduto ad una nuova liquidazione del danno, che andava compiuta secondo le tabelle in quel momento vigenti, e non secondo quelle abrogate». Il giudice dell'impugnazione aveva infatti accolto parzialmente l'appello incidentale e rimodulato gli importi per alcune vittime secondarie: tale nuova liquidazione imponeva l'utilizzo dei parametri aggiornati.
c) L'obbligo opera d'ufficio
Come chiarito dalla giurisprudenza richiamata, quando il giudice d'appello abbia manifestato l'intenzione di adottare un determinato criterio equitativo quale quello delle tabelle milanesi, egli ha il dovere di applicare d'ufficio la versione più aggiornata della tabella eventualmente sopravvenuta al momento della decisione, senza che sia necessaria una specifica istanza di parte.
La Cassazione cassa quindi la sentenza impugnata «in relazione al motivo accolto» e rinvia alla Corte d'Appello di Trieste, in diversa composizione, «anche per le spese del giudizio di legittimità», affinché provveda alla riliquidazione del danno applicando le Tabelle di Milano vigenti al momento della nuova decisione.
La pronuncia si pone come affermazione di principio destinata a incidere sulla prassi applicativa in materia di liquidazione del danno non patrimoniale.
La "vecchia regola" – talora seguita in passato e implicitamente fatta propria dalla Corte d'Appello nella sentenza cassata – secondo cui si sarebbe potuto continuare a utilizzare le tabelle in vigore al tempo del primo grado (o addirittura del fatto illecito), nonostante la sopravvenienza di tabelle nuove prima della decisione d'appello, viene così espressamente superata.
La regola attualmente in vigore, come chiarita dall'ordinanza, è che:
«La stima del danno per equivalente deve sempre avvenire alla luce dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualunque grado di giudizio essa avvenga, e l'utilizzo di tabelle abrogate integra un'errata applicazione del criterio equitativo ex art. 1226 c.c.».
Ne deriva che:
Il principio trova applicazione sia quando le nuove tabelle prevedano l'applicazione di differenti criteri di liquidazione (ad esempio, passaggio dal metodo equitativo puro al sistema a punti), sia quando comportino una rideterminazione del valore del punto-base in conseguenza di ulteriore rilevazione statistica dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati.
Un aspetto che emerge implicitamente dall'ordinanza, sebbene non costituisca ratio decidendi, riguarda la qualificazione giuridica del pregiudizio subito dai congiunti.
L'azienda sanitaria aveva tentato di inquadrare la fattispecie come ipotesi rientrante nell'alveo del "danno da perdita di chance", invocando una riduzione proporzionale automatica del quantum. La Corte d'Appello aveva invece respinto tale prospettazione, chiarendo che «del resto il discorso riferito alla perdita di chance va ricondotto semmai ad un esito infausto dell'intervento chirurgico cui venne sottoposto [il paziente] ma non certo al dato, assai diverso e sopravvenuto, dell'infezione ospedaliera».
La distinzione, oggetto della fondamentale sentenza n. 28993/2019 (San Martino II), è cruciale:
a) Danno da perdita anticipata della vita
Ricorre quando risulti provato, sul piano eziologico, che la condotta imperita abbia causato la morte anticipata del paziente che sarebbe certamente o con alto grado di probabilità sopravvissuto più a lungo in condizioni migliori. L'evento di danno è rappresentato dalla minore durata della vita e dalla sua peggiore qualità, non dalla perdita di una possibilità.
Il danno subito dai congiunti consiste nella perdita del rapporto parentale anticipata nel tempo, ma integrale quanto alla sua consumazione (il rapporto è stato definitivamente reciso, non ridotto a una mera chance di godimento futuro). Il risarcimento va liquidato tenendo conto della durata presumibile della residua sopravvivenza e delle condizioni in cui il rapporto parentale si sarebbe svolto (convivenza, intensità affettiva, prospettiva di accompagnamento nel fine vita), ma non mediante automatica applicazione di una riduzione proporzionale matematica basata sul rapporto tra anni perduti e aspettativa media statistica.
b) Danno da perdita di chance
Ricorre quando le conclusioni peritali risultino espresse in termini di insanabile incertezza scientifica sull'eventualità di maggior durata della vita, ritenuta soltanto possibile ma non probabile. La chance perduta costituisce un autonomo evento di danno, consistente nella perdita di una possibilità seria e apprezzabile di sopravvivenza più lunga o di guarigione, risarcibile in via equitativa in misura proporzionale al grado di probabilità perduta.
Nel caso di specie la CTU aveva accertato con elevato grado di probabilità (non in termini di mera possibilità) che l'infezione nosocomiale avesse causato un'anticipazione del decesso di circa quattro anni. Il consulente aveva infatti affermato: «non sussiste dubbio alcuno sul fatto che la legionellosi contratta [...] ha anticipato, pur considerato lo status quo ante, in modo significativo, l'epoca del suo decesso». Si trattava pertanto di perdita anticipata della vita (danno certo nella sua integralità, ancorché ridotto nel tempo), non di perdita di chance (danno consistente nella perdita di una mera possibilità).
La giurisprudenza ha chiarito che in ipotesi di perdita anticipata della vita non si applica il criterio proporzionale puro basato sul rapporto matematico tra aspettativa effettiva e aspettativa statistica media. Tale criterio, infatti, «attribuisce a ciascun anno o mese di vita perduta il medesimo valore medio, senza considerare che gli ultimi mesi di vita con un malato terminale hanno un'intensità relazionale ed affettiva peculiare, rappresentando il periodo più intenso del rapporto, decisivo per l'accompagnamento nel fine vita».
Il temperamento equitativo del quantum deve quindi tenere conto non solo della durata residua attesa, ma anche:
I giudici di merito avevano correttamente operato tale bilanciamento, giungendo a una liquidazione che, pur significativamente ridotta rispetto ai parametri ordinari, non azzerava il valore del rapporto parentale in ragione della sola limitata aspettativa di vita residua.
L'ordinanza n. 7581/2026 costituisce un esempio indicative dell’importanza della valutazione preliminare che deve necessariamente essere svolta in sede di accesso al Giudizio di Cassazione.
a) Totale infondatezza del ricorso principale
I motivi del ricorso dell'azienda sanitaria si sono rivelati totalmente infondati, perché costruiti su una lettura non corretta – se non addirittura strumentalmente distorta – delle motivazioni del Tribunale e della Corte d'Appello.
I giudici di merito avevano infatti:
La difesa dell'azienda aveva trascurato le chiare affermazioni contenute nelle sentenze di merito, proponendo un ricorso risultato infondato.
b) Integrale accoglimento del ricorso incidentale
Le contestazioni formulate nel controricorso e nel ricorso incidentale degli eredi sono state invece integralmente accolte nella parte in cui denunciavano l'errore della Corte d'Appello nel non applicare le tabelle milanesi 2022, più aggiornate al momento della liquidazione.
La Cassazione ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Trieste in diversa composizione per una nuova quantificazione del danno secondo le tabelle vigenti al momento della nuova decisione, affermando il principio secondo cui l'utilizzo di tabelle abrogate integra un'errata applicazione del criterio equitativo ex art. 1226 c.c.
c) Affermazione di principio sulla liquidazione tabellare
L'ordinanza si colloca in piena coerenza con le deduzioni del controricorso incidentale e conferma la correttezza di fondo della ricostruzione fattuale e giuridica operata nei precedenti gradi di merito, imponendo però – proprio grazie all'impulso degli eredi – l'aggiornamento della liquidazione alle tabelle vigenti.
La pronuncia afferma con chiarezza che:
Avv. Luigi Arbia
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