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Responsabilità ex art. 2051 c.c. – Valore probatorio della CTU e discostamento della decisione dalle conclusioni peritali

Responsabilità ex art. 2051 c.c. – Valore probatorio della CTU e discostamento della decisione dalle conclusioni peritali

Tribunale di Matera, Sezione Civile, sentenza n. 331 del 18 maggio 2026 - Giudice [Omissis] – R.G. n. 1267/2020

a cura dell'Avv. Luigi Arbia

La sentenza in esame offre un'applicazione rigorosa e metodologicamente assai sorvegliata dei principi in materia di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., quale delineati dalla più recente e ormai consolidata giurisprudenza di legittimità. Il provvedimento si segnala non solo per il solido impianto motivazionale, ma anche per la piena corrispondenza tra le ragioni della decisione e le difese dispiegate dalla compagnia assicuratrice chiamata in garanzia, le cui allegazioni — incentrate sulla mancata prova del nesso causale e sulle criticità metodologiche della CTU — hanno trovato integrale recepimento nel decisum.

1. Il fatto e la domanda

L'attore, conduttore di terreni agricoli, lamentava danni alle colture di angurie e all'impianto di irrigazione asseritamente cagionati dallo scoppio, nella notte tra l'8 e il 9 luglio 2018, di una condotta idrica principale del Consorzio di bonifica convenuto. La causa petendi veniva incardinata, in via principale, sull'art. 2051 c.c. e, in subordine, sull'art. 2043 c.c., con richiesta risarcitoria quantificata in euro 41.597,86.

Il Consorzio, costituitosi, contestava la domanda e chiamava in garanzia la compagnia assicuratrice, la quale a sua volta resisteva assumendo — fin dalla comparsa di costituzione — il triplice ordine di argomenti poi sviluppati nella memoria conclusionale: difetto di prova del nesso causale; inadeguatezza della CTU a supplire alle lacune probatorie dell'attore; operatività della garanzia assicurativa nei soli limiti contrattuali.

2. L'inquadramento giuridico: la responsabilità ex art. 2051 c.c.

La decisione si apre con un'ampia e puntuale ricognizione dei principi di diritto in tema di art. 2051 c.c., mutuati pressoché integralmente da Cass. civ., Sez. III, sent. n. 28057 del 30 ottobre 2024, della quale il Tribunale riporta estesi obiter.

Il quadro giurisprudenziale ormai consolidato — a far data dal noto revirement delle ordinanze gemelle del 1° febbraio 2018 (nn. 2477-2483), passando per il suggello delle Sezioni Unite (sent. n. 20943 del 2022) e le successive conformi — delinea la responsabilità del custode come responsabilità oggettiva, che prescinde da ogni connotato di colpa. Ne discende un riparto dell'onere probatorio così articolato:

  1. Sull'attore grava la prova degli elementi costitutivi della fattispecie: il rapporto di custodia in capo al convenuto e, soprattutto, il nesso eziologico tra la cosa custodita e il danno lamentato. Non è sufficiente dimostrare che il sinistro si sia verificato nell'area di custodia: occorre provare che l'evento sia stato «concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali» (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 12770 del 2024).
  2. Sul custode, una volta che il danneggiato abbia assolto il proprio onere, grava la prova liberatoria del caso fortuito, inteso in senso oggettivo come fatto estraneo alla relazione custodiale che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento.
  3. La condotta colposa del danneggiato rileva, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., come concausa (esclusiva o concorrente) del danno, senza che occorra dimostrarne l'eccezionalità, l'imprevedibilità o l'inevitabilità: requisiti, questi, che la giurisprudenza più recente richiede per il solo fatto del terzo.

3. La ratio decidendi: la mancata prova del nesso causale

Elemento dirimente e assorbente della decisione è l'accertamento del difetto di prova del nesso causale tra lo scoppio della condotta e i danni dedotti dall'attore.

La CTU ha escluso che fosse possibile stabilire, sulla base degli elementi disponibili, un collegamento eziologico sufficientemente certo tra la rottura della condotta principale e l'intasamento dei gocciolatoi dell'impianto di irrigazione dell'attore. In particolare:

  • la notevole distanza tra il punto di rottura e i terreni dell'attore (oltre un chilometro) rendeva poco probabile che terriccio e pietrisco potessero raggiungere l'impianto attoreo;
  • l'assenza di dati certi sull'esatto momento dello scoppio impediva calcoli precisi sulla velocità di deflusso e sulla capacità di trascinamento dei detriti;
  • la presenza, lungo il percorso, di una torre piezometrica — che in caso di calo di pressione impedisce il deflusso dell'acqua verso valle — costituiva ulteriore ostacolo fisico alla ricostruzione attorea;
  • nella stessa zona non si erano verificati danni analoghi ad altri sistemi di irrigazione;
  • l'impianto dell'attore era vetusto, ammalorato e impiegava componentistica non certificata.

Il Tribunale ha dunque ritenuto che l'attore non avesse raggiunto la prova del nesso causale secondo la regola del «più probabile che non», e ha rigettato la domanda già sotto il profilo dell'an debeatur, senza necessità di scrutinare le contestazioni sul quantum.

4. Il peso specifico della difesa della compagnia assicuratrice

La lettura della sentenza rivela una perfetta consonanza tra le allegazioni difensive e la motivazione del Giudice.

In particolare, devono segnalarsi tre punti di merito della difesa:

a) L'insistenza sulla mancata prova del nesso causale. La difesa del Consorzio e della Compagnia assicuratrice — con un'analisi capillare delle risultanze istruttorie e testimoniali — avevano evidenziato come le dichiarazioni raccolte fossero frammentarie, intrise di valutazioni soggettive e prive di ancoraggio a dati oggettivi, e come la stessa CTU «ammette espressamente di non poter accertare con certezza scientifica un nesso causale esclusivo». Il Giudice ha fatto proprie queste valutazioni, ravvisando nella CTU la conferma — non il superamento — delle lacune probatorie dell'attore.

b) La valorizzazione del potere-dovere del giudice di discostarsi dalla CTU. La difesa della compagnia aveva sottolineato energicamente questo tema, richiamando il principio per cui la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova ma uno strumento ausiliario del giudice, che questi può — e deve — disattendere quando non colma le carenze probatorie delle parti. Il Tribunale ha, di fatto, seguito questo percorso argomentativo: non ha «disatteso» formalmente la CTU, ma ne ha tratto le conseguenze della sua stessa inidoneità a fondare un giudizio di responsabilità, esattamente come richiesto dalla difesa assicurativa.

5. Un precedente metodologicamente rilevante

La sentenza in commento si presta a fungere da utile riferimento per il contenzioso in materia di responsabilità da cose in custodia, per almeno tre ragioni.

La prima attiene al rigore nell'applicazione dell'onere probatorio: il giudice non cede alla tentazione — non infrequente nella prassi — di spostare sul custode l'onere di provare l'assenza del nesso causale, ma ribadisce che spetta al danneggiato dimostrare in positivo la derivazione del danno dalla cosa. Laddove tale prova manchi — come nel caso di specie, in cui le evidenze tecniche erano incerte e contraddittorie — la domanda va rigettata senza necessità di scrutinare la prova liberatoria.

La seconda riguarda l'utilizzo della CTU: il provvedimento conferma che la consulenza non può essere impiegata per colmare ex post le deficienze probatorie dell'attore, né per svolgere indagini esplorative. Il consulente ha onestamente riconosciuto i limiti oggettivi della propria indagine, e il giudice ne ha tratto le debite conseguenze processuali: è questa un'importante lezione metodologica per la difesa tecnica, che ha il dovere di evidenziare — come qui è stato fatto — le ammissioni di incertezza del CTU.

La terza concerne, infine, il valore della difesa tecnica assicurativa: le allegazioni del difensore della Compagnia, con approccio analitico ed insistenza sulle regole di riparto probatorio, hanno fornito al giudice una griglia argomentativa completa e rigorosa, che la motivazione ha sostanzialmente recepito in toto, a conferma che nei giudizi di merito la qualità dell'allegazione difensiva può risultare determinante anche a confutazione di risultanze probatorie di natura tecnica che risultino non compiutamente giustificate ovvero utili a giungere ad una decisione secondo diritto.

Avv. Luigi Arbia

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