
Sentenza Corte d’Appello di Potenza n. 38/2026
La Corte d’Appello di Potenza, con la sentenza n. 38/2026, è stata chiamata a pronunciarsi in relazione ad un sinistro avvenuto lungo un tratto autostradale interessato da lavori, con carreggiata ristretta e presenza di new jersey, in gestione di ANAS, rappresentata dallo Studio Legale Arbia.
Il conducente, dopo aver perso il controllo del veicolo in un contesto di pioggia insistente, attribuiva l’incidente alla presenza di una presunta macchia d’olio sulla sede stradale, ritenendo responsabile il gestore per omessa o insufficiente manutenzione e vigilanza del tratto in cantiere.
Con la sentenza di primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda, ricondotta nel paradigma dell’art. 2043 c.c., ritenendo insussistente una colpa dell’ente gestore in considerazione, tra l’altro, dell’estensione della rete viaria e dell’oggettiva difficoltà di controllo costante.
2. La “nuova regola” sull’art. 2051 c.c.: la Corte corregge il primo giudice
La Corte d’Appello ha, tuttavia, accolto il primo motivo di gravame nella parte in cui censura l’erronea qualificazione della responsabilità, affermando che, nel caso di specie, il titolo corretto è quello di cui all’art. 2051 c.c. e non quello di cui all’art. 2043 c.c.
Richiamando l’evoluzione giurisprudenziale della Cassazione e, in particolare, l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 20943/2022, la Corte d’Appello ribadisce che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, con la conseguenza che il danneggiato è tenuto a provare il rapporto causale tra la cosa in custodia e il danno; il custode può liberarsi solo dimostrando il caso fortuito, inteso come fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, dotato di autonomo impulso causale.
Viene dunque esplicitata la nuova regola applicabile: la disciplina dell’art. 2051 c.c. si fonda oggi sul nesso cosa–danno e sulla prova del caso fortuito, non sulla dimostrazione della colpa del custode.
La Corte prende le distanze dalla vecchia regola, più volte applicata in passato, secondo cui la responsabilità della P.A. proprietaria o gestore di strade demaniali sarebbe, di fatto, esclusa o ricondotta nell’alveo dell’art. 2043 c.c. in ragione della particolare estensione del bene e dell’impossibilità di esercitare un controllo continuo.
3. Estensione della strada e responsabilità: un criterio ormai superato
Un passaggio significativo della motivazione è quello in cui la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità che ha superato l’idea secondo cui l’ampiezza del bene (come una rete stradale) possa, di per sé, impedire l’applicazione dell’art. 2051 c.c.
Sulla scorta di Cass. n. 11096/2020, la sentenza ribadisce che non è l’estensione del bene a determinare il titolo di responsabilità (2051 vs 2043), chiarendo che la grande estensione e le modalità d’uso dell’infrastruttura rilevano semmai nella prova del caso fortuito: ad esempio, l’improvvisa formazione di una situazione di pericolo che si verifichi poco prima del sinistro, in un contesto in cui l’ente abbia organizzato un sistema di vigilanza ragionevolmente adeguato.
La Corte d’Appello di Potenza adegua così il proprio ragionamento alla più recente giurisprudenza, sancendo che, anche per tratti autostradali in cantiere, la regola resta quella dell’art. 2051 c.c., senza automatismi esclusivi in favore dell’art. 2043 c.c. fondati sul solo dato dimensionale.
4. Il nodo decisivo: la prova del nesso causale
Pur correggendo l’inquadramento normativo, la Corte conferma il rigetto della domanda risarcitoria, concentrando l’analisi sul profilo probatorio. Non vi è mai stata una constatazione o prova diretta della presenza di specifiche macchie d’olio o insidie sul manto stradale.
La Corte, quindi, sottolinea che, per effetto dell’art. 2700 c.c., il verbale fa piena prova solo dei fatti avvenuti in presenza dell’operante, mentre le dichiarazioni delle parti conservano il valore di meri elementi indiziari, da valutare congiuntamente al resto del materiale probatorio.
In definitiva, il giudice di appello ritiene non dimostrato, con il grado di certezza richiesto, che vi fosse una insidia, costituita dalla macchia d’olio citata dal ricorrente, e che tale situazione, per tempo e modalità di formazione, fosse riferibile alla sfera di controllo di ANAS come custode.
Viene dunque meno il requisito essenziale perché possa operare la responsabilità oggettiva da cose in custodia: il rapporto causale tra la cosa (strada/macchia d’olio) e il danno.
5. Nessun automatismo di responsabilità per il gestore stradale
Uno dei profili più interessanti della decisione è il rifiuto di qualsiasi lettura “assicurativa” dell’art. 2051 c.c. in relazione ai sinistri stradali.
La Corte ribadisce che la mera “insidiosità” della strada non equivale ad automatica responsabilità del custode, affermando in maniera chiarissima come sia necessario che il danneggiato dimostri l’esistenza di una situazione di pericolo oggettivo (dissesto, presenza stabile di sostanze scivolose, segnaletica inadeguata, ecc.) e il nesso causale con l’evento. L’eventuale fattore meteorologico (pioggia intensa) e la condotta del conducente possono assumere un ruolo causale autonomo o concorrente, fino a interrompere il nesso con la cosa in custodia, ove abnormi.
Ne consegue che l’applicazione dell’art. 2051 c.c. amplia il perimetro potenziale della responsabilità del gestore stradale, ma non lo trasforma in un garante oggettivo di qualunque sinistro verificatosi in condizioni di guida difficili o in presenza di pioggia.
6. Profili applicativi: indicazioni per la prassi difensiva
La sentenza offre spunti rilevanti per la pratica forense nei giudizi di responsabilità da sinistri stradali:
8. Conclusioni: una decisione coerente con la giurisprudenza più recente
La sentenza della Corte d’Appello di Potenza n. 38/2026, ottenuta dallo Studio Legale Arbia, si colloca in linea con la più aggiornata interpretazione dell’art. 2051 c.c. e, al contempo, ribadisce il ruolo centrale del nesso causale e della prova rigorosa dei fatti.
La pronuncia costituisce così un utile riferimento per chi si occupa di responsabilità civile da circolazione stradale, segnando un punto di equilibrio tra la tutela degli utenti della strada e le esigenze, pur rilevanti, di gestione di infrastrutture complesse da parte dei soggetti pubblici o concessionari.
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