
Ordinanza Cass. civ., sez. III, 17 aprile 2026, n. 9949
Con l’ordinanza n. 9949 del 17 aprile 2026 la Terza Sezione civile della Corte di cassazione interviene nuovamente sul tema dei rapporti interni tra struttura sanitaria e medico, con particolare riguardo all’azione di rivalsa per malpractice sanitaria.
La decisione si segnala per la chiarezza con cui afferma la centralità dell’art. 9 L. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco) nella disciplina della rivalsa, anche quando il sanitario operi quale libero professionista in regime di solvenza all’interno della struttura, e per l’espresso riconoscimento della rilevanza sistematica della questione – solo sfiorata nel caso concreto – relativa all’ammissibilità della chiamata in causa del professionista da parte della struttura convenuta in via esclusiva dal paziente.
La vicenda trae origine da un intervento di lipoaspirazione agli arti inferiori, eseguito nel 2017 in regime di solvenza presso una clinica privata, da un chirurgo libero professionista. La paziente agiva giudizialmente solo contro la struttura sanitaria, che, a sua volta, chiamava in causa il chirurgo, chiedendo regresso e manleva sia in base a una clausola contrattuale di manleva contenuta nel contratto libero-professionale, sia in base alle norme codicistiche sui rapporti interni tra condebitori solidali (artt. 2055, 1298, 1299 c.c.). Il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria della paziente contro la struttura e, in via di regresso, condannava il sanitario a rifondere quanto pagato dalla casa di cura. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2028/2023, riformava parzialmente la decisione, escludendo la rivalsa della struttura nei confronti del medico alla luce dell’art. 9 L. 24/2017, ritenendo non integrata la colpa grave. La struttura proponeva ricorso per cassazione, articolando cinque motivi, incentrati, tra l’altro, sulla supposta autonomia del regresso codicistico rispetto all’art. 9 L. 24/2017, sulla natura non imperativa di tale disposizione e sulla nozione di colpa grave adottata dalla Corte territoriale.
La Cassazione rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale del sanitario.
Il cuore motivazionale dell’ordinanza risiede nella qualificazione dell’art. 9 L. 24/2017 come norma speciale che governa in via prioritaria e assorbente il rapporto interno tra struttura sanitaria ed esercente la professione sanitaria, ogniqualvolta la prestazione sia resa mediante l’organizzazione della struttura.
La Corte chiarisce che:
In tale prospettiva, l’art. 9 non ridefinisce il titolo della responsabilità del sanitario verso il paziente, ma introduce una nuova regola applicabile ai rapporti interni: la rivalsa della struttura è ammessa solo in presenza di dolo o colpa grave del sanitario.
Questa “nuova regola” prevale e assorbe i criteri generali di regresso tra condebitori solidali (artt. 2055, 1298, 1299 c.c.), che non possono essere utilizzati per eludere il filtro del dolo/colpa grave.
La Corte valorizza, inoltre, il coordinamento con l’art. 10 L. 24/2017: il richiamo espresso all’art. 9 nel comma 1 e l’obbligo, per ciascun esercente la professione sanitaria operante “a qualunque titolo” in struttura, di stipulare una polizza per la colpa grave (comma 3), confermano che il legislatore ha inteso estendere la disciplina della rivalsa anche ai sanitari che operano in regime libero-professionale o nell’adempimento di obbligazioni contrattuali dirette verso il paziente.
Da ciò la Cassazione ricava la natura imperativa dell’art. 9, strettamente funzionale alla scelta di politica legislativa di concentrare sulla struttura il rischio organizzativo, limitando la rivalsa al solo dolo o colpa grave del sanitario. La conseguenza pratica è la rilevabilità d’ufficio della nullità di pattuizioni contrattuali incompatibili (come le clausole di manleva che pretendano di estendere la rivalsa oltre i limiti di legge), in ogni stato e grado, in assenza di giudicato interno.
Un ulteriore profilo di rilievo riguarda la definizione e l’applicazione del requisito della colpa grave.
La Corte d’appello aveva riconosciuto profili di colpa professionale del sanitario, ma aveva escluso che tali profili integrassero la colpa grave richiesta dall’art. 9, qualificata come “eccezionale e inescusabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute”.
La Cassazione conferma tale impostazione, sottolineando che la colpa grave non coincide con ogni violazione delle leges artis, ma presuppone un grado di negligenza, imprudenza o imperizia eccedente la normale malpractice. In ogni caso, la valutazione della gravità della colpa è rimessa al giudice di merito, purché sorretta da un corretto inquadramento giuridico e da motivazione congrua, come avvenuto nel caso di specie, incentrata sulle risultanze della CTU. L’ordinanza ribadisce così che la funzione dell’art. 9 è selettiva: l’azione di rivalsa non è lo strumento ordinario per riversare sul sanitario ogni ipotesi di responsabilità, ma opera solo nelle situazioni di dolo o colpa grave, in coerenza con la ratio di tutela del professionista e di stabilizzazione del sistema assicurativo.
La struttura ricorrente aveva invocato, oltre ai criteri di regresso codicistico, una clausola di manleva contenuta nel contratto libero-professionale, con cui il medico si impegnava a tenerla indenne da “ogni e qualsiasi responsabilità civile e/o penale” per danni da lui provocati, anche in caso di colpa grave o dolo.
La Corte d’appello aveva dichiarato tardiva l’eccezione di nullità della clausola, sollevata dal sanitario solo in appello, ma aveva, di fatto, risolto la controversia applicando esclusivamente l’art. 9 L. 24/2017.
La Cassazione legge questa scelta nel senso che il giudice di merito ha attribuito all’art. 9 una funzione normativa vincolante nella regolazione del rapporto interno, rendendo recessiva – e, in sostanza, nulla per contrasto con norma imperativa – ogni pattuizione che miri a superare la soglia legale del dolo/colpa grave.
Ne discende un messaggio chiaro per la prassi contrattuale: le clausole di manleva e di allocazione del rischio tra struttura e professionista non possono derogare al limite legale posto dall’art. 9; eventuali pattuizioni che prevedano un obbligo di manleva più ampio (ad es. per colpa lieve) sono esposte al rischio di nullità, rilevabile anche d’ufficio.
Di particolare interesse, in chiave processuale, è il passaggio conclusivo dell’ordinanza dedicato alla questione dell’ammissibilità della chiamata in garanzia del medico da parte della struttura, quando il paziente abbia evocato in giudizio solo quest’ultima.
La Corte afferma che:
La Corte, dunque non fornisce una risposta definitiva nel caso concreto, ma riconosce tuttavia l’assoluta rilevanza del dubbio interpretativo, destinato a essere affrontato in modo nomofilattico in un diverso procedimento.
Per la pratica contenziosa, ciò implica che, allo stato, la possibilità per la struttura, convenuta da sola dal paziente, di chiamare in causa il sanitario resta una questione aperta, su cui è prudente continuare a insistere in via difensiva, argomentando nel senso che l’art. 9 disciplina la rivalsa, ma non esclude di per sé la chiamata in garanzia; in ogni caso, anche se la chiamata dovesse essere ritenuta ammissibile, l’eventuale condanna in rivalsa rimarrebbe subordinata alla prova del dolo o della colpa grave del sanitario, secondo la “nuova regola applicabile” introdotta dall’art. 9.
L’ordinanza n. 9949/2026 si inserisce in un percorso giurisprudenziale che, a partire dalla legge Gelli-Bianco, ha progressivamente precisato il ruolo centrale della struttura sanitaria nella gestione del rischio organizzativo e i limiti della responsabilità economica del singolo professionista.
I punti fermi che emergono possono così riassumersi:
Specialità e imperatività dell’art. 9 L. 24/2017
Colpa grave come soglia della rivalsa
Centralità del profilo assicurativo
Questione aperta sulla chiamata in causa del sanitario
Per le strutture sanitarie e per i professionisti, la decisione impone un ripensamento congiunto:
Avv. Luigi Arbia
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